#Diritto Scolastico

Occupazione scolastica: è legale o no?

3 febbraio 2015

Tutti abbiamo sentito parlare in un modo o nell’altro di occupazione, la Scuola del quartiere vicino l’ha organizzata, qualche compagno la propone e qualcuno si presenta direttamente a scuola con catene e lucchetti nello zaino.  Lungi dall’esprimere un giudizio sulla liceità o meno della scelta, cerchiamo di affrontare soprattutto le eventuali conseguenze penali alla scelta di occupare.

I reati solitamente configurabili a seguito di occupazione sono quelli espressi dagli artt. 633 e 640 del codice penale.

L’articolo 633 titola ‘Occupazione di terreni o edifici’ prevedendo che chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, è punito con la reclusione fino a due anni o con una sanzione pecuniaria.

Secondo la Corte di Cassazione (sez. Penale, Sez. II, Sentenza 49169 del 27/11/03) le occupazioni studentesche non rientrerebbero in questa fattispecie in quanto non si tratterebbe di occupazioni della scuola (da considerarsi un edificio pubblico) da parte di soggetti estranei. Gli studenti, in quanto alunni che frequentano la scuola, non possono essere considerati terzi estranei (ex D.P.R. 21.5.74 n. 416 ) non venendosi pertanto a perfezionare la fattispecie di reato così come descritta dal codice penale.

Ulteriore pronuncia rilevante è la sentenza del 30 marzo 2000, II sezione della Corte di cassazione che interviene sul punto statuendo che: “Non è applicabile l'art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. (…) L'edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto.” Sarà dunque importante verificare le modalità con cui è avvenuta l’occupazione, ma è necessario chiarire che qualora la Dirigenza dovesse sporgere denuncia contro gli  occupanti, il processo avverrebbe ugualmente, solo la decisione del giudice dovrà tenere conto del costante orientamento della giurisprudenza.

Il secondo articolo che esaminiamo è l’articolo 640 c.p. che titola ‘Interruzione di pubblico servizio’ e configura un reato punibile con la reclusione fino ad un anno. La giurisprudenza prevalente, tende ad escludere la punibilità dell’atto, presupponendo la buona fede e la mancanza di intenzionalità da parte degli studenti. Questo vale, però, nei casi in cui l’occupazione avvenga consentendo lo svolgersi delle lezioni e l’accesso degli addetti del personale ATA. In questi casi non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio, neanche se l’attività didattica si dovesse svolgere con difficoltà ed in mezzo a confusione.

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