#Diritto Scolastico

Tasse e contributi scolastici

3 febbraio 2015

Addentriamoci nella giungla dei pagamenti alla scuola e procediamo con una prima fondamentale divisione tra quelle che sono le tasse scolastiche erariali obbligatorie e i contributi scolastici, di natura volontaria e destinati all'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni.

Tasse scolastiche

Secondo il MIUR si devono distinguere quattro tipi di tasse che la Scuola ha il diritto di richiederci e noi abbiamo il dovere di pagare: tassa di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

  1. La prima è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed e devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
  2. La tassa di frequenza invece deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata (fonte normativa è il Decreto Ministeriale Finanze del 16 Settembre 1954). L'importo è di 15,13 euro)
  3. La tassa dell’esame di maturità deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per sostenere l’esame di maturità. L’importo è di 12,09 euro.
  4. Ultima tassa, e forse anche quella che paghiamo più volentieri, è la tassa di diploma, da corrispondere al momento della consegna del titolo di studio e il cui importo corrisponde a  15,13 euro.

Contributo scolastico volontario

La seconda parte del nostro intervento si concentra ora sul più dibattuto tema del contributo scolastico. In ragione del principio di obbligatorietà e di gratuità della formazione scolastica sancito dall’articolo 34 della Costituzione, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro).

Il MIUR, nella sua nota reperibile alla pagina dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, specifica inoltre che “eventuali contributi possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano per al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto”. Il Miur dunque parla chiaro e nella circolare 20 marzo 2012, n. 312 precisa inoltre che le scuole hanno il dovere di fornire alle famiglie tutte le informazioni in merito all’effettivo utilizzo dei contributi volontari (attenzione, volontari!), i quali devono essere usati esclusivamente per ampliare l’offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

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