#Diritto Scolastico

Autogestione e Cogestione scolastica

3 febbraio 2015

Tra le alternative a disposizione degli studenti per far sentire la propria voce, esistono anche l’autogestione e la cogestione.

Anche in questo caso mancano completamente fonti normative che disciplinino entrambe le fattispecie anche se la Corte di Cassazione con la sentenza n.2723 del 1997 ha sottolineato che l’attività didattica inerente la realtà scolastica non suppone “necessariamente modalità predeterminate e rigide concatenazioni di puntualità temporale”, potendo gli scopi che essa si prefigge essere raggiunti anche attraverso “modalità” e “tempi più liberi ed elastici”,  anche se è bene che tale  forma di riunione o associazione sia consona ai principi della legalità e della corretta convivenza civile.

Autogestione

L’autogestione, diversamente dall’occupazione che ha connotati più aggressivi, richiede infatti  che gli studenti organizzatori abbiano un programma di attività da svolgere durante le giornate di autogestione, dando prova di sapersi gestire in autonomia ed efficacia. L’autogestione diviene dunque occasione per provare che la Scuola non deve essere vissuta unicamente come esperienza passiva nel rapporto proff/studenti ma diventa anche esperienza attiva quando permette agli studenti di sedere dall’altra parte della cattedra.

Requisiti formali di una corretta autogestione sono in primis una formale richiesta di autorizzazione al dirigente scolastico, il quale, se oppone un rifiuto all’iniziativa, dovrà darne motivazione per iscritto, giustificando i motivi del diniego.

Cogestione

Per quanto riguarda la cogestione, possiamo dire che ci troviamo un po’ nel mezzo tra un’autogestione non completamente autorizzata ed una occupazione. Anche in questo caso manca una normativa ad hoc, si tratta anche in questo caso di attività organizzate autonomamente dagli studenti in concomitanza però con ore di scuola che si stanno effettivamente svolgendo, pertanto non si potrà parlare di interruzione di pubblico servizio ma nemmeno di iniziative incoraggiate e sostenute dalla dirigenza scolastica.

Qualora la Presidenza rispondesse con minacciosi dinieghi ad una proposta pacifica di autogestione e la scuola scegliesse comunque di portare avanti il progetto, a sostegno della condotta degli studenti verrebbe in considerazione il fatto che, di recente, la giurisprudenza penale è intervenuta con alcune sentenze per chiarire gli aspetti in cui l’occupazione o la cogestione non possono arrivare a configurare una violazione del diritto penale e quindi a non poter essere contestate come reati perseguibili ai sensi del Codice Penale.

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