#Diritto Scolastico

Manifestazioni e scioperi studenteschi

3 febbraio 2015

L’art. 21 della nostra Costituzione recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, in accordo con questo principio costituzionalmente garantito lo Statuto degli Studenti recita a sua volta all’art. 4: “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Fatto salvo pertanto che prima di essere studenti avete tutto il diritto di sentirvi cittadini e perciò di partecipare a queste iniziative, è altrettanto palese che nessuno vi può impedire di aderire a manifestazioni o scioperi se la vostra coscienza civica vi spinge a farlo. Non potete essere in alcun modo limitati né tanto meno sanzionati,  purché si resti nei limiti della legalità. L’unica cosa che la Scuola ha il diritto/dovere di pretendere, è che la vostra assenza sia giustificata (da voi se maggiorenni o dai vostri genitori).

La questione che si apre in conseguenza ad una ‘assenza da manifestazione’ è quella della sanzionabilità o meno delle ‘assenze di massa’, ovvero nel caso in cui tutta la classe rimanga assente in quel dato giorno, soprattutto per l’incidenza della suddetta sanzione sul voto di condotta.

Nonostante non esista alcuna norma di rango primario che disciplini la fattispecie in questione, molti regolamenti scolastici prevedono ugualmente una sanzione nel caso la classe adotti questo comportamento, anche se, naturalmente, vanno fatti dei distinguo. Se i rappresentanti di classe avvisano i docenti delle ore in questione e l’assenza non è programmata al fine di evitare una qualche verifica scritta/orale, la ragione della sanzione viene ad essere giustificata almeno nelle sue ragioni di contenuto e quindi il pericolo nota o sospensione viene scampato.

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