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Coronavirus, online decreto per la scuola: cosa succede a gite, assenze e lezioni a distanza

26 febbraio 2020

Coronavirus in Italia, uscito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: cosa prevede per la scuola

In questi giorni di sospensione delle scuole nelle regioni del Nord Italia in cui si sono concentrati i casi di Coronavirus e in epoca di fake news (ad esempio quella per cui le scuole sarebbero state chiuse in tutta Italia), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elaborato un nuovo decreto per spiegare nei dettagli le misure attuate a livello di scuola e università per affrontare la diffusione del virus. In questo documento, quindi, ci sono informazioni più precise sul periodo di tempo in cui saranno sospese le gite scolastiche, cosa succede con le assenze da scuola e come funzioneranno le lezioni a distanza per gli studenti e le studentesse per cui è previsto lo stop delle attività didattiche fino al 1 marzo. Trovate il DPCM pubblicato su Gazzetta Ufficiale qui. È online una pagina dedicata alla spiegazione del decreto del Miur sul Coronavirus, ecco dove trovarla: Misure per la scuola - grafica

Scuola e Coronavirus: l'art 1 del DPCM con misure urgenti di contenimento del contagio

Lo schema del DPCM è composto da 3 articoli e l'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio) è quello che riguarda in particolar mondo il mondo della scuola. Vediamo il testo di ogni comma e il commento per spiegarlo in modo facile.

Sospensione eventi e competizioni sportive nelle regioni del Nord Italia

Testo: «a) In tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa» Commento: La spiegazione è molto semplice: nelle regioni interessate dal contagio sono sospese tutte le attività e competizioni sportive tranne quelle che si svolgono a porte chiuse (così come le sedute di allenamento). Nella zona rossa, invece, anche gli eventi sportivi a porte chiuse sono vietati.

Gite scolastiche sospese fino al 15 marzo 2020

Testo: «b) I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera» Commento: viene confermato il provvedimento del Miur di sospensione delle gite e viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero. Tuttavia, si stabilisce che tale sospensione vale fino al 15 marzo 2020 (vedremo se il provvedimento sarà poi prolungato o meno). Il decreto legislativo 23 maggio 2011 n.79, in merito alle modifiche contrattuali del viaggio a danno del turista si applica, dice il DPCM, in questo caso quindi, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo sopra menzionato, sarà possibile riorganizzare il viaggio successivamente senza nessuna maggiorazione di prezzo o si potrà chiedere il rimborso. Per approfondire:

L'assenza da scuola deve essere giustificata 

Testo: «c) La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti». Commento: le assenze da scuola per malattia superiori ai 5 giorni vanno giustificate portando anche il certificato medico di avvenuta guarigione, anche per quelle regioni che solitamente non lo prevedono (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche).

È possibile stabilire lezioni a distanza

Testo: «d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità». Commento: nelle Regioni in cui è prevista la sospensione dell'attività didattica per l'emergenza sanitaria è possibile avviare delle modalità per fare lezione a distanza (es. tramite Skype, o dando compiti su registro elettronico...). La decisione, quindi, dipende dalla singola scuola in accordo con gli enti collegiali competenti.

Sono sospese le visite gratuite ai musei la prima domenica del mese

«e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, “Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”»

Sospensione esami di idoneità patente al Nord

«f) In relazione alle attività espletate dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure: 1) sospensione degli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli Uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette Province; 2) regolazione delle modalità dell’accesso dell’utenza agli Uffici della Motorizzazione Civile aventi sede in dette Province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all’Ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell’Ufficio medesimo.»

Lezioni ed esami sospesi all'Università: cosa succede

Testo: «g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; h) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.» Commento: le Università coinvolte dall'emergenza sanitaria possono svolgere lezioni a distanza e predisporre il recupero delle attività didattiche e curriculari (es. esami, prove e verifiche), una volta che l'emergenza sarà terminata. Inoltre, questa possibilità si applica anche agli studenti che, per esigenze legate all'emergenza sanitaria, non possono partecipare allo svolgimento delle nomali attività didattiche e curriculari presso Università regolarmente aperte.

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(Foto Credits: Pixabay e Miur)
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